Introduzione

In Italia, il Sistema Sanitario Nazionale prevede una serie di servizi per il settore di cura agli anziani. Nonostante tutto, il livello e la capacità dei servizi è abbastanza basso. Come ha affermato l’Organizzazione Internazionale del Lavoro “Il servizio di assistenza e di cura agli anziani, consiste principalmente nel trasferimento di denaro, agevolazioni fiscali e prestazioni di denaro alle persone che necessitano un aiuto e alle loro famiglie. La più comune di queste agevolazioni è la “indennità di accompagnamento”, un’indennità garantita a tutte le persone anziane che la necessitano (ossia a quelli inabili al lavoro e che necessitano di assistenza continua nelle attività quotidiane), per acquisire assistenza direttamente dal mercato del lavoro o dagli operatori sanitari, in base alle loro scelte. Senza regolamentazione e senza controlli su come queste agevolazioni vengano usate, l’indennità di accompagnamento è stata considerata la ragione dell’aumento degli operatori di assistenza migranti che vivono in case, che sono in grado di fornire assistenza costante e a costi più bassi degli operatori residenti o delle case di cura (King-Dejardin, 2019).

Dovuto alla cultura esistente e all’importanza che la famiglia ha, membri della famiglia (prevalentemente donne) assumono la responsabilità di assistere i membri della famiglia. Il welfare fa sì che lo stato assuma un ruolo sussidiario comparato alla famiglia. Il modello di assistenza “donna nella famiglia” si è trasformato nel corso degli anni in quello “migrante in famiglia” (King-Dejardin, 2019). Come affermato nel Routledge Handbook delle Politiche della Migrazione in Europa, “Questi operatori di assistenza migranti, chiamati “badanti”, spesso convivono con gli anziani, provvedendo assistenza continua. Il modello di assistenza “migrante in famiglia” è stato facilitato da permessi per motivi di lavoro e regolarizzazioni che hanno concesso alcune opportunità per cittadini non-UE per ottenere uno status legale come lavoratore privato di assistenza” (van Hooren et al, 2019).

Come affermato nel documento “Promozione dell’integrazione per migranti lavoratori domestici in Italia, “gli operatori assistenziali stipendiati – chiamati badanti – spesso impiegati come conviventi, sono oggi la spina dorsale del sistema di assistenza agli anziani in Italia, in un welfare che combina l’aiuto fornito dai parenti con le poche opportunità offerte dai servizi assistenziali pubblici e privati a livello locale” (Castagnone ed altri. 2013). Molti di questi lavoratori sono migranti senza una precedente esperienza professionale in questo settore e senza un regolare permesso di soggiorno. In ogni caso, i loro servizi sono considerati essenziali per le famiglie italiane.

Fino al 1947, i termini e le condizioni dei lavoratori domestici che prestavano servizio presso lo stesso datore per almeno quattro ore, erano coperte dalla Legge 339/1958, che stabiliva standard di lavoro relativamente alle ore di lavoro, giorni di riposo, ferie annuali pagate, frequenze dei pagamenti, alloggio per i lavoratori conviventi e sicurezza del lavoro.

Il primo accordo collettivo per i lavoratori domestici del 1974 stabilisce standard che non rispettano le loro ore di lavoro. Nell’ultima decade, le istituzioni italiane hanno registrato un aumento di lavoratori irregolari in questo settore provenienti da Ukraina, Romania, Polonia e da altri Paesi non-UE come Ecuador e Perù. Nello stesso tempo, il Paese sta fronteggiando una emergenza nelle risorse umane in questo settore. In particolare, nel 2017 il governo italiano ha approvato un nuovo tipo di regolamentazione (L. 104/92), per migliorare il servizio di assistenza domiciliare, creando un fondo speciale per supportare le famiglie italiane e i lavoratori in questo settore, per colmare il gap nella situazione nazionale. Inoltre, per migliorare le competenze dei migranti con regolare permesso di soggiorno e per contrastare l’impiego illegale, il Ministero ha cominciato a fornire corsi annuali per diventare OSS – Operatore Socio Sanitario, la figura italiana professionale richiesta per fornire servizi di assistenza domiciliare.

Come quadro generale della situazione di impiego, i permessi di lavoro sono a termine insieme al contratto di lavoro, ma non possono eccedere i due anni; il soggiorno permanente potrebbe essere garantito solo dopo 5 anni di residenza regolare; i permessi di soggiorno per impiego possono essere rinnovati solo se la persona è regolarmente impiegata per un minimo di 20 ore alla settimana. Così, lo status del migrante in Italia è precario fino al momento i cui non è garantito il soggiorno permanente. Questo rende i lavoratori migranti più propensi ad accettare condizioni di lavoro al di sotto degli standard per mantenere il loro status legale. La perdita del lavoro più causare il ritorno del migrante alla irregolarità (Castagnone et al., 2013). In secondo luogo, l’irregolarità della residenze e di impiego nelle prime fasi del processo di migrazione induce molti ad accettare lavori di convivenza, che è il segmento più problematico del mercato del lavoro domestico, dove i lavoratori migranti sono particolarmente vulnerabili allo sfruttamento e all’isolamento. I lavoratori assistenziali migranti differiscono a seconda del fatto che convivano o meno con i beneficiari dell’assistenza e che abbiano o meno un regolare contratto. Il numero di ore tende ad essere alto, rispecchiando l’impiego h.24  (il 20% ha lavorato 9-12 ore al giorno e il 26% più di 23 ore al giorno). Dalle interviste ai migranti il lavoro risulta altamente esigente, in termini di tensioni emotive e psicologiche, oneri fisici e restrizioni di mobilità fuori da casa durante il giorno. In terzo luogo, la vulnerabilità del migrante lavoratore domestico si intreccia con la vulnerabilità del loro datori di lavoro. Spesso, l’impiego irregolare del migrante lavoratore domestico è l’unica via praticabile, l’opzione praticabile dalle famiglie del ceto medio-basso della società italiana. Molte strutture di assistenza non possono affrontare l’onere di impiegare differenti operatori assistenziali con differenti competenze per bisogni differenti. Gli operatori assistenziali per gli anziani “badanti” lavorano in multi-task e acquisiscono competenze attraverso l’esperienza e training ad hoc. Ma il carico di lavoro è eccessivamente pesante.

    Quali sono i passaggi per assumere un lavoratore straniero?
    • Per assumere un lavoratore straniero residente all’estero, il datore di lavoro dovrà rivolgersi allo Sportello Unico per l’Immigrazione presente in ogni prefettura e competente a rilasciare il nulla osta all’assunzione.
    • Per assumere un lavoratore regolarmente soggiornante in Italia ( extracomunitario o comunitario), il datore di lavoro dovrà procedere alla compilazione ed inoltro di una Comunicazione obbligatoria UNILAV.
    I documenti che un datore richiede per un regolare contratto di lavoro:
    • Permesso di soggiorno o carta di soggiorno
    • Passaporto (se posseduto)
    • Carta d’identità
    • Codice fiscale
    • Tessera sanitaria

    POCEDURA PER ASSUMERE LAVORATORE STRANIERO

    Il lavoratore che vuoi assumere non è cittadino UE?

    L’ingresso nel territorio dello Stato Italiano per motivi di lavoro subordinato (anche stagionale) e di lavoro autonomo, è possibile – salvo alcuni profili professionali per i quali è consentito l’ingresso al di fuori delle quote –  solo nell’ambito delle quote d’ingresso annualmente stabilite dagli appositi decreti di programmazione dei flussi di ingresso per motivi di lavoro.

    Lavoratore extracomunitario residente all’estero

    L’ingresso regolare del lavoratore straniero non comunitario in Italia è subordinato:

    • all’approvazione di un decreto governativo di programmazione, che fissa le quote di ingresso per lavoro;
    • alla contestuale richiesta di nulla osta al lavoro, da parte di un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante;
    • al rilascio del relativo nulla osta al lavoro.

    Per assumere lavoratori stranieri non comunitari, residenti all’estero, si deve presentare domanda di nulla osta allo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) della provincia dove avrà luogo la prestazione lavorativa, nell’ambito delle quote previste dall’apposito decreto flussi, che stabilisce il numero massimo di cittadini stranieri non comunitari ammessi annualmente a lavorare in Italia.

    Nella domanda il datore di lavoro deve garantire alloggio, reddito, orario di lavoro e retribuzione.

    La domanda deve essere presentata esclusivamente online sul sito del Ministero dell’Interno.

    Rilascio del nulla osta al lavoro

    Il nulla osta al lavoro è l’atto amministrativo con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) presso la prefettura, autorizza il datore di lavoro, che ne fa richiesta, ad assumere un lavoratore straniero residente all’estero.

    Tale autorizzazione è un requisito necessario per il rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro. L’inoltro da parte di un datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente residente in Italia, della richiesta di nulla osta per l’assunzione di un lavoratore straniero non comunitario rappresenta il momento dell’avvio dell’intera procedura.

    Il datore di lavoro può presentare richiesta nominativa di nulla osta al lavoro se vi è conoscenza diretta tra lavoratore e datore di lavoro oppure richiesta numerica di nulla osta al lavoro, se il datore di lavoro non ha conoscenza diretta dello straniero. Quest’ultima particolare richiesta è effettuata nei confronti di una o più persone iscritte in apposite liste di lavoratori stranieri.

    Nella richiesta, sia nominativa che numerica, il datore di lavoro dovrà assicurare allo straniero:

    • Il trattamento retributivo e assicurativo previsto dalla normativa vigente dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria o comunque applicabili;
    • La dichiarazione relativa all’alloggio del lavoratore straniero;
    • L’impegno da parte del datore di lavoro al pagamento delle spese di ritorno dello straniero nel paese di provenienza, al verificarsi di determinate condizioni.

    Procedimento per il rilascio del nulla osta al lavoro:

    • La domanda, inviata al SUI, viene resa disponibile anche alla Direzione provinciale del Lavoro, alla questura e al centro per l’impiego competenti;
    • Il SUI richiede all’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui non sia stato indicato nella domanda alcun codice fiscale, l’attribuzione di un codice numerico provvisorio;
    • Il SUI convoca il datore di lavoro per la consegna del nulla osta (che ha una validità di 6 mesi) e la sottoscrizione di un contratto di soggiorno;
    • Il SUI poi trasmette il nulla osta e la proposta di contratto di soggiorno alla competente rappresentanza diplomatico-consolare italiana all’estero, la quale rilascia allo straniero il visto d’ingresso che deve essere richiesto entro sei mesi dalla data di rilascio del nulla osta al lavoro;
    • Lo straniero, accompagnato dal datore di lavoro ed entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, deve presentarsi su appuntamento presso il Sui per firmare contratto di soggiorno per lavoro e fare richiesta di permesso di soggiorno. Il lavoratore, una volta compilato il modulo di richiesta del permesso di soggiorno, deve recarsi presso un ufficio postale per la spedizione e gli verrà rilasciata una ricevuta da conservare;
    • In questa fase, inoltre, il SUI richiede all’Agenzia delle Entrate la conversione del codice fiscale provvisorio in quello definitivo;
    • La questura, infine, provvede a convocare il lavoratore straniero per telefono o posta ordinaria per la consegna del permesso di soggiorno.

    In caso di lavoro domestico, la comunicazione di assunzione può essere presentata online all’INPS oppure tramite l’apposito Contact center.

    Il nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale

    Il nulla osta al lavoro stagionale con validità pluriennale (fino a tre anni) può essere richiesto per i lavoratori non comunitari che siano già entrati in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi ed è indispensabile per l’ottenimento del visto per lavoro stagionale e del successivo permesso di soggiorno pluriennale.

    Il rilascio avviene nei limiti delle quote di ingresso per lavoro stagionale riservate per tale ipotesi nei decreti flussi emanati dal Governo,

    La domanda deve essere inviata esclusivamente online al Ministero dell’Interno.

    La richiesta di assunzione, in caso di permesso stagionale pluriennale per le annualità successive alla prima, può essere effettuata da un datore di lavoro anche se diverso dal datore di lavoro che ha ottenuto il nulla posta triennale al lavoro stagionale.

    Ingressi fuori quota

    Alcuni lavoratori extracomunitari possono ottenere l’ingresso e il soggiorno in Italia senza rispettare le quote annuali di ammissione nel territorio nazionale. Si tratta di lavoratori che svolgono attività particolari, assunti generalmente con contratto a tempo determinato, e di lavoratori altamente qualificati, per i quali, tra l’altro, è prevista una procedura alternativa semplificata. Dall’11 gennaio 2017 è stata inoltre introdotta una disciplina speciale per i dirigenti, i lavoratori specializzati e i lavoratori in formazione che vengono distaccati in Italia nell’ambito di un trasferimento intra-societari.

     

    Tabella  1

    Cosa

    Domanda di nulla osta

    Chi

    Presentata dal datore di lavoro allo SUI

    Dove

    SUI della provincia dove avrà luogo l’assunzione

    Cosa

    Convocazione per rilascio nulla osta + sottoscrizione contratto di soggiorno

    Chi

    SUI convoca il datore di lavoro

    Dove

    Presso uffici SUI

    Cosa

    Trasmissione nulla osta  + proposta di contratto di soggiorno

    Chi

    Da parte dello SUI alla rappresentanza diplomatico – consolare italiana all’estero

    Cosa

    Rilascio Visto di ingresso

    Chi

    Da parte della rappresentanza diplomatica consolare italiana all’estero

    Cosa

    Ingresso in Italia

    Cosa

    Firma contratto di soggiorno per lavoro

    Chi

    Da parte dello straniero accompagnato dal datore di lavoro

    Dove

    Presso SUI su appuntamento

    Cosa

    Richiesta permesso di soggiorno

    Chi

    Da parte del lavoratore tramite servizio postale

    Cosa

    Consegna permesso di soggiorno

    Chi

    Da parte della Questura

    Lavoratore extracomunitario residente in Italia

    Per assumere un lavoratore regolarmente soggiornante in Italia, il datore di lavoro deve procedere alla compilazione ed inoltro di una Comunicazione UNILAV.

    Non tutti i permessi di soggiorno, tuttavia, consentono lo svolgimento di attività lavorativa. Infatti occorre il lavoratore sia in possesso di un permesso che abiliti al lavoro, oppure di un permesso di soggiorno rilasciato per uno dei seguenti motivi:

    • Permesso di soggiorno di familiare di cittadino europeo;
    • Carta di soggiorno permanente per familiare di cittadino europeo;
    • Motivi familiari;
    • Famiglia di minore;
    • Lavoro stagionale, artistico, autonomo, subordinato;
    • Attesa occupazione;
    • Permesso di soggiorno UE

    Gli stranieri NON possono lavorare se hanno un permesso di soggiorno per:

    • Turismo;
    • Motivi religiosi;
    • Cure mediche;
    • Minore età;
    • Affari;
    • Giustizia;
    • Attesa cittadinanza

    I documenti che un datore di lavoro deve richiedere per stipulare un regolare contratto di soggiorno sono:

    • Permesso di soggiorno
    • Carta di soggiorno
    • Passaporto
    • Carta di identità
    • Codice fiscale
    • Tessera sanitaria
    Permesso di soggiorno per richiesta asilo

    Il richiedente protezione internazionale è una persona che ha presentato richiesta di protezione internazionale ed è in attesa della decisione sul riconoscimento dello status di rifugiato o di altra forma di protezione.

    La domanda di protezione internazionale è individuale e deve essere presentata alla Polizia di Frontiera al momento dell’arrivo in Italia o alla Questura – Ufficio Immigrazione, se già in Italia. A seguito del foto-segnalamento, il richiedente asilo riceverà un appuntamento all’interno dell’ufficio durante il quale verrà compilato il Modello C/3, il “Modello per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra”. La decisione sulla domanda di protezione internazionale è compito della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale. L’audizione si svolge entro 30 giorni dalla presentazione della domanda e la Commissione decide nei successivi 3 giorni.

    Il richiedente asilo può svolgere qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo, se decorsi 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di protezione e la Commissione competente non si è ancora pronunciata e il ritardo non è imputabile al richiedente. Al momento della richiesta di protezione internazionale, viene rilasciata una ricevuta: questa ha il valore di permesso di soggiorno provvisorio per richiesta asilo ed è valido fino alla conclusione della procedura.

    Tuttavia, il permesso per richiesta asilo ha una validità di 6 mesi e non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

    Permesso di soggiorno per asilo politico

    Il permesso di soggiorno per asilo politico, viene rilasciato ai titolari dello “status di rifugiato” o di “persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale” e consente lo svolgimento dell’attività lavorativa. Lo “status di rifugiato” viene riconosciuto dalla competente commissione territoriale e consente di richiedere il permesso di soggiorno presso la Questura.

    La durata del titolo è nominalmente di cinque anni, ma di fatto è a tempo indeterminato in quanto il rinnovo è automatico ad ogni scadenza. Può essere convertito in permesso per attività lavorativa, ma la conversione comporta la rinuncia allo status di rifugiato.

    Permesso di soggiorno per protezione sussidiaria

    Consente di svolgere qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo. Il “permesso di soggiorno” per protezione sussidiaria viene rilasciato dalla Questura al titolare dello “status di protezione sussidiaria” da parte della Commissione Territoriale che ha effettuato l’esame della domanda di protezione internazionale e permette la prestazione di lavoro.

    La durata del titolo è di 5 anni. E’ rinnovabile alla scadenza, previa verifica da parte della Commissione Territoriale della persistenza delle cause che hanno consentito il rilascio. Può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. La conversione comporta la rinuncia allo status di protezione sussidiaria.

    Permesso di soggiorno per motivi umanitari

    Consente di svolgere qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo.

    Attenzione!  Con l’entrata in vigore del D.L. n. 113/2018, non saranno rilasciati nuovi permessi di soggiorno con la dicitura “motivi umanitari”. Ciononostante, i permessi per motivi umanitari in corso di validità al 05/10/2018 resteranno validi fino alla scadenza.

    Il suddetto Decreto, infatti, mentre non permette nuovi rilasci di questo tipo di permessi, non altera le caratteristiche dei permessi di soggiorno per motivi umanitari già in circolazione prima della sua entrata in vigore.

    Se rilasciato all’esito della procedura di protezione internazionale, la durata del titolo è di due anni. Per gli altri casi può avere durata inferiore.

    Attenzione! Con l’introduzione del D.L. n. 113/2018, il permesso di soggiorno per motivi umanitari non è rinnovabile con un nuovo titolo equivalente. Se il titolare di un permesso di soggiorno per motivi umanitari non provvede alla conversione in permesso per lavoro entro la scadenza, la Questura interpella la Commissione Territoriale. Questa, solo in caso di persistenza di rischi di persecuzione o tortura, può richiedere il rilascio di un nuovo permesso di soggiorno per “protezione speciale”, che pur compatibile con l’attività lavorativa, a differenza del precedente ha validità annuale e non è convertibile in permesso per lavoro. Di fatto, i titolari di permessi di soggiorno per motivi umanitari, che non provvederanno alla conversione in permesso per lavoro autonomo o subordinato prima della scadenza, perderanno definitivamente questa possibilità.

    Questo tipo di permesso, può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, anche dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 113/2018, ma solo alla scadenza del titolo.

    Il permesso di soggiorno per casi speciali e il regime transitorio

    Consente di svolgere qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo.

    Attenzione! Questa tipologia di permesso di soggiorno è di fatto coincidente con quella per motivi umanitari, abrogata dal D.L. 113/2018.

    Il rilascio del permesso di soggiorno per “casi speciali” in regime transitorio, avviene qualora la Commissione Territoriale competente abbia ritenuto sussistere “seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano”, con conseguente indicazione di rilascio di permesso per motivi umanitari adottata prima del 05/10/2018, ai richiedenti che alla stessa data non erano ancora entrati in possesso del titolo di soggiorno per ragioni riferibili alla Pubblica Amministrazione.

    La durata del titolo è di due anni. Non è rinnovabile con titolo equipollente. Alla scadenza, se il titolare del permesso di soggiorno non lo ha convertito il permesso per lavoro, la Questura interpella la Commissione Territoriale. Questa, solo in caso di persistenza di rischi di persecuzione e tortura, può richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale”, compatibile con l’attività lavorativa, di validità annuale, ma non convertibile in permesso per lavoro.

    Di fatto, i titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali – regime transitorio” che non provvederanno alla conversione in permesso di lavoro autonomo o subordinato prima della scadenza, perderanno definitivamente questa possibilità.

    I casi speciali sono:

    • Per “protezione speciale”: della durata di un anno, che consente il lavoro ma non è convertibile in permesso di soggiorno per lavoro;
    • “per calamità”: della durata di 6 mesi, che consente l’accesso al lavoro ma non è convertibile in altro permesso di soggiorno
    • “per cure mediche”: non consente l’accesso al lavoro, né la conversione
    • “per atti di particolare valore civile”

    “per casi speciali”: a) protezione speciale; b) vittime di violenza domestica che denunciano l’autore del reato; c) particolare sfruttamento lavorativo su denuncia del lavoratore sfruttato che denunci il datore di lavoro

    Permesso di soggiorno per APOLIDIA

    Secondo la Convenzione di New York del 1954, per apolide si tratta di persona che nessuno Stato considera come suo cittadino. L’apolide riceve un trattamento analogo a quello previsto per i rifugiati.

    La durata del titolo è di 5 anni, ma di fatto è a tempo indeterminato, in quanto il rinnovo è automatico ad ogni scadenza.

    Consente di svolgere qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo. E’ un permesso rilasciato a chi ha lo “status di apolide”, con certificazione di apolidia, ottenuta in esito alla procedura di rilascio attesa apolidia. Se già in possesso di permesso, il richiedente lo status di apolidia ottiene un permesso per “attesa apolidia” durante la procedura.

    Permesso di soggiorno per minore età

    Consente ai minori stranieri non accompagnati di lavorare in tutti quei casi in cui la legge italiana lo permetta ai minori in generale.

    La scadenza del permesso è legata alla data di raggiungimento della maggiore età da parte del titolare.

    Al raggiungimento della maggiore età, al minore non accompagnato può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, ovvero di lavoro subordinato o autonomo in questi due casi:

    • Quando il minore risulti presente in Italia da almeno tre anni e abbia partecipato ad un progetto di integrazione almeno biennale;
    • Previo parere positivo della Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione in tutti gli altri casi. Ai fini del parere, resta centrale la frequenza di un corso o lo svolgimento/promessa di attività lavorativa.
    Permessi di soggiorno per motivi di STUDIO/FORMAZIONE

    Consente l’esercizio di lavoro subordinato per un impegno non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per 52 settimane, fermo restando un limite massimo annuale di 1.040 ore. Viene rilasciato a stranieri autorizzati a entrare in Italia per motivi di studio o formazione, ovvero iscritti ad un corso di studi o di formazione professionale. Titolari di permesso di soggiorno per studio sono anche i minori che, divenuti maggiorenni e regolarmente iscritti ad un corso di studio/formazione, convertono il loro permesso di soggiorno per motivi familiari in motivi di studio.

    La durata del permesso di soggiorno per studio corrisponde a quella del corso di studio o formazione frequentato, previa verifica annuale di profitto. Il permesso è rinnovabile. Nel caso in cui lo studente straniero iscritto ad un corso di studio in Italia ricevesse una proposta di lavoro con un impegno superiore al limite di 1.040 ore annuali, è possibile convertire tale permesso in permesso per lavoro, ma solo nei limiti delle quote d’ingresso disponibili. La procedura di conversione è gestita dallo Sportello Unico Immigrazione. Il permesso per motivi di studio può essere convertito anche per motivi di lavoro autonomo, previo rilascio da parte dello Sportello Unico della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dalla Legge, e sempre nell’ambito delle apposite quote stabilite nel Decreto Flussi.

    Ai sensi dell’art. 14, comma 6, del D.P.R.394/1999 e succ. mod, per coloro che sono entrati in Italia per frequentare un corso di formazione professionale, la conversione è possibile solo dopo la conclusione del corso di formazione frequentato.

    Il permesso di soggiorno per motivi di studio può essere invece convertito al di fuori delle quote in due casi: 1) dallo straniero che ha conseguito in Italia un titolo di studio accademico (diploma di laurea o laurea specialistica; master o dottorato; etc.); 2) dallo straniero già regolarmente soggiornante diventato maggiorenne in Italia.

    È infine possibile la conversione del permesso di soggiorno per studio in un permesso di soggiorno per attesa occupazione per gli studenti che hanno conseguito in Italia il dottorato, il master universitario, la laurea triennale o specialistica.

    Tabella  2

    Rifugiato

    Che documenti deve avere?

    Permesso di soggiorno per titolarità status di rifugiato
    +
    Carta di soggiorno
    Passaporto
    Carta d’identità
    Codice Fiscale
    Tessera sanitaria

    Cosa deve fare il datore di lavoro?

    Inoltro comunicazione UNILAV

    Dove?

    Online sul sito messo a disposizione dalla Regione o provincia autonoma di competenza

    Note

    Può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ma comporta la perdita dello status di rifugiato

    Titolare protezione sussidiaria

    Che documenti deve avere?

    Permesso di soggiorno per protezione sussidiaria
    +
    Carta di soggiorno
    Passaporto
    Carta d’identità
    Codice Fiscale
    Tessera sanitaria

    Cosa deve fare il datore di lavoro?

    Inoltro comunicazione UNILAV

    Dove?

    Online sul sito messo a disposizione dalla Regione o provincia autonoma di competenza

    Note

    Può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. La conversione comporta la rinuncia allo status di protezione sussidiaria.

    Titolare protezione umanitaria

    Che documenti deve avere?

    Titolarità di permesso per motivi umanitari in corso di validità al 05/10/2018 fino alla scadenza.

    Con l’entrata in vigore del D.L. n. 113/2018, non saranno rilasciati nuovi permessi di soggiorno con la dicitura “motivi umanitari”.
    Possono essere convertiti in permessi di soggiorno per motivi di lavoro ma solo alla scadenza, pena la perdita della possibilità.

    Titolare protezione per casi speciali

    Che documenti deve avere?

    Permesso di soggiorno per: motivi umanitari, protezione speciale, calamità, cure mediche, atti di particolare valore civile, altri casi speciali.

    Note

    Il rilascio del permesso di soggiorno per “casi speciali” in regime transitorio, avviene qualora la Commissione Territoriale competente abbia ritenuto sussistere “seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano”, con conseguente indicazione di rilascio di permesso per motivi umanitari adottata prima del 05/10/2018,
    +
    I titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali – regime transitorio” che non provvederanno alla conversione in permesso di lavoro autonomo o subordinato prima della scadenza, perderanno definitivamente questa possibilità.

    Apolide

    Che documenti deve avere?

    Permesso di soggiorno per apolidia o attesa apolidia

    Minore

    Che documenti deve avere?

    Permesso di soggiorno per minore età

    Note

    Alla scadenza può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, studio e formazione.

    Studente

    Che documenti deve avere?

    Iscrizione a corso di studio o di formazione professionale

    Note

    Limite massimo di 1.040 ore annuali.
    E’ possibile convertire tale permesso in permesso per lavoro, ma solo nei limiti delle quote d’ingresso disponibili.
    Può essere convertito in permesso di lavoro al di fuori delle quote in due casi:
    1) il minore ha acquisito un titolo di studio;

    2) il minore regolarmente soggiornante in Italia è divenuto maggiorenne

    Il migrante che vuoi assumere è già cittadino UE?

     

    I cittadini dell’Unione Europea hanno diritto a circolare e soggiornare liberamente nel territorio nazionale Italiano e possono svolgere ogni tipo di attività, sia autonoma che subordinata, alle stesse condizioni dei cittadini italiani. Pertanto, il datore di lavoro che intende instaurare un rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, stagionale o domestico con un lavoratore comunitario, anche proveniente da uno dei paesi di nuova adesione dell’Unione Europea, deve seguire gli ordinari adempimenti previsti per l’assunzione di un cittadino italiano.

    Il datore di lavoro deve comunicare al Centro per L’Impiego della provincia in cui si svolge l’attività lavorativa, l’instaurazione del nuovo rapporto di lavoro, nonché eventuali variazioni o cessazioni del rapporto stesso entro il giorno precedente, anche se festivo.

    Tale comunicazione, a partire dall’11 gennaio 2008 va presentata esclusivamente online collegandosi al sito www.co.anpal.gov.it, accreditandosi al servizio informatico della propria regione e compilando il modulo “Unificato Lav”. Si tratta di una comunicazione “unificata”, nel senso che sarà lo stesso Centro per l’Impiego a trasmettere la comunicazione di assunzione all’INPS e all’INAIL. E’ importante conservare la ricevuta elettronica che attesta la data certa di invio della domanda.

    I documenti che il cittadino comunitari deve possedere per poter essere assunto sono:

    • Passaporto o carta di identità valida per l’espatrio rilasciata dallo stato membro;
    • Codice fiscale: nel caso in cui il cittadino comunitario non ne sia in possesso, lo può richiedere personalmente all’ufficio territoriale competente dell’Agenzia delle Entrate, esibendo il proprio documento di identità.

    Al momento dell’assunzione il cittadino comunitario o neo-comunitario deve aver assolto l’obbligo di iscrizione anagrafica presso il Comune dove risiede.

    Che documenti deve possedere il lavoratore

    • Passaporto o carta d’identità
    • Codice Fiscale

    Cosa

    Domanda di nulla osta

    Chi

    Presentata dal datore di lavoro allo SUI

    Dove

    SUI della provincia dove avrà luogo l’assunzione

    LEGGI SUL LAVORO DI ASSISTENZA/LAVORATORI MIGRANTI IN ASSISTENZA

    Le fonti di disciplina del rapporto sono le seguenti:

    1. Costituzione, in particolare gli artt. 36, 37, 38 e 40;
    2. legge 2 aprile 1958, n. 339, che trova applicazione solo nel caso di rapporti di almeno quattro ore giornaliere presso lo stesso datore di lavoro, integrata dagli artt. 2240-2246 cod. civ. e dal R.D. n. 1825/1924 sull’impiego privato (art. 98 disp. att. cod. civ. e art. 21, L. n. 339/1958);
    3. 2094-2134 cod. civ. per gli aspetti non regolati dalle precedenti disposizioni, inquanto compatibili con la specialità del rapporto (art. 2239 cod. civ.);
    4. legge 29 maggio 1982, n. 297 sul trattamento di fine rapporto;
    5. P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403 per gli aspetti previdenziali;
    6. contrattazione collettiva
    Procedure per il riconoscimento delle qualifiche e dei certificati per gli stranieri

    I cittadini stranieri che intendono svolgere una professione regolamentata in Italia, continuare la loro formazione o partecipare ad un concorso, devono avere un titolo di studio o un’abilitazione professionale con valore legale in Italia. Per questo motivo, se hanno un titolo di studio straniero, è possibile attivare una procedura di riconoscimento formale anche se non è obbligatorio per tutte le professioni. Se si è legalmente residenti in Italia, è possibile intraprendere o continuare un percorso formativo, educativo o professionale.

    I migranti che hanno già ottenuto un titolo di studio all’estero possono attivare la procedura di riconoscimento inviando una richiesta ufficiale alle autorità italiane per farli riconoscere legalmente e poterne usufruire.

    Per richiedere il riconoscimento di un titolo di studio, sarà necessario richiedere la Legalizzazione del Titolo e la Dichiarazione di Valore:

    Legalizzazione del titolo: la qualifica è un documento ufficiale. Alcune normative nazionali richiedono che i documenti ufficiali siano legalizzati in modo da garantirne l’autenticità. Gli organismi nazionali competenti dove il titolo è stato rilasciato sono responsabili della legalizzazione.

    Dichiarazione di valore: è un documento che descrive una specifica qualifica ottenuta presso un istituto di formazione straniero. È scritto in italiano e comprende tutte le informazioni sul titolo di studio conseguito all’estero e sul suo valore nel paese in cui è stato ottenuto. Viene prodotta dalla competente rappresentanza diplomatica italiana (Ambasciata/Consolato) dove il titolo è stato conseguito. La Dichiarazione di Valore non dà un riconoscimento legale al titolo di studio, ma è necessaria insieme alle procedure per il riconoscimento dei titoli di studio. Non rappresenta la traduzione legale del titolo, cioè la traduzione giurata fatta da un traduttore professionista (che garantisce la fedeltà al testo originale), o altri e poi legalizzata dal Consolato. È un documento ufficiale che contiene i seguenti dati:

    – Cognome, nome, data e luogo di nascita del responsabile;

    – Istituzione sotto la cui autorità è stata rilasciata la licenza;

    – Data di rilascio della licenza;

    – Numero di registrazione;

    – Nome dell’istituto di istruzione o dell’università in cui è stato conseguito il titolo;

    – Campo, specializzazione;

    – Durata del corso di studi;

    – Media generale dell’esame finale;

    – Sistema di votazione attuale;

    – Professione qualificante (in caso di riconoscimento della qualifica professionale)

    I documenti richiesti cambiano a seconda degli accordi bilaterali tra il paese di origine e l’Italia. Per questo motivo, è importante contattare le rappresentanze diplomatiche italiane competenti dove è stato conseguito il titolo di studio per chiedere eventuali informazioni. In ogni caso, è necessario che la persona abbia l’originale o la copia autentica del titolo di studio e la traduzione legale in italiano del titolo stesso.

    Dove? Per ottenere la dichiarazione di valore e richiedere i documenti necessari, è necessario recarsi presso il consolato italiano competente nel proprio paese di origine.

    Il riconoscimento riguarda: Diploma di scuola secondaria di primo grado, Diploma di scuola secondaria di secondo grado, Diploma di laurea/diploma di conservatorio accademico, Dottorato di ricerca,

    ATTENZIONE: il riconoscimento del titolo di studio non è automatico. C’è un’incorporazione che consiste nel superamento di una serie di esami stabiliti indipendentemente da ogni Università. Inoltre, il riconoscimento della laurea non è sufficiente per svolgere un’attività professionale.

    Iscrizione a corsi di formazione professionale

    Non tutti gli istituti di formazione professionale richiedono gli stessi requisiti per l’iscrizione ai corsi.

    – I corsi per OSS (Operatori Socio-Sanitari) sono corsi post-diploma, per i quali è richiesto il titolo di Scuola Superiore, tradotto, legalizzato, con dichiarazione di valore. Per maggiori informazioni, si accede a questo link https://www.operatoresociosanitario.net/

    – I corsi per ASA (Assistenti Sociali) richiedono il titolo di studio corrispondente alla scuola di base, tradotto, legalizzato, con dichiarazione di valore o un diploma di terza media conseguito in Italia. Per maggiori informazioni, accedi a questo link https://www.agenfor.it/qualifiche/ausiliario-socio-assistenziale/

    Per svolgere alcuni lavori è necessario avere una laurea. Chi è in possesso di un titolo di studio nel proprio paese per l’esercizio della professione può chiedere il riconoscimento al Ministero competente, che può subordinare il riconoscimento del titolo al superamento di una prova attitudinale. Inoltre, per svolgere alcuni lavori, che non richiedono un titolo universitario, è comunque necessario richiedere il riconoscimento del titolo al Ministero competente.